Borse di plastica leggere e ultraleggere. Il mondo "GREEN" diventa un obbligo a 360°!
Con un articolo aggiuntivo approvato dal 1° agosto 2017 sono state definite le nuove norme sulle borse di plastica, comprese quelle ultraleggere.
Cosa si intende per borse di plastica?
Tutte le borse realizzate con polimeri, che siano fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti. Vi rientrano dunque anche le borse prive di maniglia (ad es. i sacchi forniti nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, etc.), così come quelle eventualmente utilizzate esclusivamente all’interno dei punti vendita (si parla infatti di “trasporto” e non più soltanto di “asporto” come nella vecchia disciplina, facendo definitivamente chiarezza sulla questione dei sedicenti sacchetti “per uso interno”).
I trasformatori ed i distributori fuori legge, potranno essere immediatamente sanzionati, peraltro con il massimo della pena, sino a 100.000 €.
Quali tipologie di borse di plastica sono oggetto della nuova disciplina?
La nuova normativa si applica a tutte le tipologie di borse, impiegabili in qualunque punto vendita: ricordiamo infatti che l'obbiettivo è quello di prevenire e ridurre l’impatto ambientale delle borse realizzate in plastica, indipendentemente dunque da cosa si trasporta o dal tipo di attività.
Le norme sulle borse ultraleggere per confezionamento di alimenti sfusi valgono, per l'appunto, solo per il settore alimentare (quindi non si applicano ad es. ai sacchi che imballano gli elettrodomestici, fermo restando che le borse per il trasporto consegnate alla cassa di qualsivoglia punto vendita, compresi quelli retail non alimentari, rientrano nella normativa).
Devono essere apposti particolari elementi/diciture sulle borse di plastica?
Si, la legge prevede che i produttori appongano, sia sulle shoppers che sulle borse ultraleggere, elementi identificativi attestanti che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Le diciture dovranno specificare, tra l’altro, anche il contenuto minimo di materia prima rinnovabile.
Ricorda! In caso di trasgressione...
Restano ferme le sanzioni da 2.500 euro a 25.000 euro, con aumento sino a 100.000 euro se, ad esempio, la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi.